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PON “LEGALITÀ” FESR/FSE 2014-2020

Asse 4 / Obiettivo specifico 4.2

Azione 4.2.2 “Azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni del racket e dell’usura” 

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PROGETTO “INSIEME SI PUÒ”

Codice Progetto SI_I_1262 / G74G20000070007


AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI

 

FAQ

(Aggiornamento al 12.01.2021)

 

Quesito 1:

D - Un soggetto iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ma all'elenco speciale (in cui vengono iscritti coloro che, versando in una situazione di incompatibilità, non possono esercitare la professione), può partecipare alla selezione?

R - L’iscrizione all’elenco speciale dell’ODCEC non si ritiene ostativa per la partecipazione del candidato all’Avviso. Tuttavia, il periodo di iscrizione all’elenco speciale non potrà essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’esperienza posseduta dal candidato.

*****

Quesito 2:

D - Un professionista iscritto all'albo nazionale dei Revisori Legali può partecipare alla selezione?

R - Con esclusivo riferimento all’Avviso di che trattasi, si considera l’iscrizione all’albo dei Revisori Legali equipollente all’iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

*****

Quesito 3:

D - È stata inviata tramite posta elettronica certificata una documentazione incompleta o errata, è possibile integrarla? In caso negativo, come è possibile sanare la domanda?

R - Non è possibile integrare la documentazione incompleta o errata già trasmessa. Ma, sempre entro il termine previsto dall’Avviso (22.01.2021), il/la candidato/a può inviare una nuova domanda riportando obbligatoriamente nel corpo del messaggio, pena l’irricevibilità della stessa, la seguente dichiarazione: “La presente domanda sostituisce quella inviata in data …….. tramite il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata. 

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Quesito 4:

D - È possibile sottoscrivere la domanda di partecipazione alla selezione e gli allegati alla stessa con firma digitale?

R - Sì. Gli atti possono essere sottoscritti con firma digitale o con firma autografa. Se trattasi di autocertificazioni con firma autografa, a norma del D.P.R. 445/2000, dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, pena l’inammissibilità di quanto autocertificato.