Lo Stato tutela le vittime del racket e dell'usura, nonché le vittime di reati di stampo mafioso, con normative distinte e con strumenti di aiuto diversi. Di seguito si descrivono sinteticamente le norme, i benefici e le modalità di accesso. Per un approfondimento delle previsioni normative si rimanda ai testi di legge vigenti pubblicati sul sito normattiva.it, che potranno essere raggiunti semplicemente utilizzando il link delle norme di riferimento di seguito riportate.
1. Benefici in favore delle vittime del racket
Norma di riferimento: Legge 23 febbraio 1999, n.44
Con la legge 23 febbraio 1999, n.44 è stato istituito il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive.
Chi può accedere: i soggetti che esercitano una qualunque attività economica che non abbiano aderito o abbiano cessato di aderire alle richieste estorsive.
Quale beneficio: il Fondo elargisce una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito.
Ammontare dell'elargizione: l'elargizione è corrisposta nella misura dell'intero ammontare del danno subito, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, e comunque per un importo non superiore ad euro 1.549.370.
Scadenza dei termini: le istanze vanno presentate, pena decadenza, entro il termine di due anni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo subito fosse conseguente a fatti di natura estorsiva.
Provvisionale: a richiesta motivata, può essere concessa una provvisionale non superiore al 70% dell'ammontare dei danni.
Inoltre, ai sensi dell'art. 20 della Legge 23 febbraio 1999, n.44, le vittime di richieste estorsive possono ottenere, con provvedimento del Procuratore della Repubblica:
- che i termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, siano prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni;
- che i termini di scadenza degli adempimenti fiscali siano prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni;
- che siano sospesi, per la durata di due anni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
- che siano sospesi, per la durata di due anni, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
2. Benefici in favore delle vittime dell'usura
Norma di riferimento: Legge 7 marzo 1996, n.108
Con l'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n.108, è stato istituito il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.
Chi può accedere: i soggetti che esercitano una qualunque attività economica che dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.
Quale beneficio: il Fondo eroga mutui senza interesse di durata non superiore a dieci anni. L’ammontare del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità ad organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime.
Scadenza dei termini: le istanze vanno presentate, pena decadenza, entro il termine di due anni dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.
Inoltre, anche le vittime di usura possono accedere ai benefici dell'art. 20 della Legge 23 febbraio 1999, n.44, con provvedimento del Procuratore della Repubblica:
- che i termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, siano prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni;
- che i termini di scadenza degli adempimenti fiscali siano prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni;
- che siano sospesi, per la durata di due anni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
- che siano sospesi, per la durata di due anni, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
3. Benefici in favore delle vittime di reati di stampo mafioso
Norma di riferimento: Legge 22 dicembre 1999, n.512
Con la legge 22 dicembre 1999, n.512 è stato istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di stampo mafioso, al quale anche le vittime di estorsioni e usura possono accedere nel caso in cui i loro aguzzini vengono condannati anche per reati di stampo mafioso.
Chi può accedere: le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:
- del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
- dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;
- dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati sopraccitati, accertati in giudizio penale.
Ammontare dei risarcimenti: il Fondo riconosce gli importi dei risarcimenti stabiliti dal Giudice in sentenza.