DESTINATARI DEI BENEFICI
Possono accedere al fondo di solidarietà:
- gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione;
- gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive;
- soggetti diversi che, in conseguenza di azioni estorsive, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento;
- i familiari superstiti in caso di morte.
A condizione che la vittima:
- non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;
- non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi;
- al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione;
- il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano state riferite all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
(N.B.: Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale).
L'AIUTO
Elagizione: A norma della legge 44/99, le vittime di estorsione (di fatti successivi al 1.1.90) possono beneficiare di una elargizione per il ristoro di:
- danni a beni mobili o immobili;
- lesioni personali;
- danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata.
L'elargizione deve essere destinata ad attività economiche di tipo imprenditoriale. Può essere concessa una provvisionale fino al 70%.
Limiti: Il limite dell'elargizione è di lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può superare la somma di lire 6.000 milioni.
Termini: La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.
Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.
(N.B.: I termini precedenti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive).
ALTRI BENEFICI
Sospensione dei termini: Le vittime di estorsione, che abbiano presentato regolare istanza ai sensi della legge 44/99, possono beneficiare delle proroghe e delle sospensive di cui all'art. 20 della medesima legge, e più precisamente:
- I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni;
- I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni;
- La sospensione di due anni dei termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate;
- La sospensione, per la durata di due anni, dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
Il provvedimento di applicazione dell'art. 20 va richiesto al Procuratore della Repubblica competente del procedimento penale, per il tramite della Prefettura.
ENTI A CUI RIVOLGERSI
- Prefetture – UTG;
- Ministero dell’Interno - Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura;
- Associazioni Antiracket e antiusura.